I Ricorrenti, appartenenti alle Forze Armate, hanno chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo amministrativo che li vedeva contrapposti all'Amministrazione. La loro domanda iniziale, volta all'equiparazione del trattamento economico, era stata rigettata. La Corte d'Appello aveva riconosciuto un indennizzo parziale. I Ricorrenti hanno contestato in Cassazione sia la riduzione dell'indennizzo, sia il principio che lega la manifesta infondatezza della domanda alla compensazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la consapevolezza dell'infondatezza della lite e il comportamento processuale delle parti possono giustificare una riduzione dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, confermando la legittimità della quantificazione operata.
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