Il ritardo della giustizia e l’equa riparazione Legge Pinto
Un processo che dura decenni calpesta i diritti fondamentali della persona. La legge tutela i cittadini vittime della lentezza giudiziaria attraverso l’equa riparazione Legge Pinto, garantendo un ristoro economico per l’eccessiva attesa.
Una controversia iniziata nel 1969 dinanzi alla magistratura contabile si è conclusa soltanto nel 2016. Gli eredi del ricorrente hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da ritardo processuale contro lo Stato.
Il calcolo del tempo e la soglia del 1973
L’Italia ha accettato la competenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a partire dal primo agosto 1973. I giudici possono liquidare i danni per l’eccessiva durata solo a partire da questa data spartiacque.
La Corte di Appello territoriale ha calcolato l’indennizzo considerando il periodo successivo al 1973. Tuttavia, i giudici di merito hanno sottratto tre anni dal conteggio, qualificandoli come periodo di durata fisiologica del procedimento.
Gli eredi hanno contestato questa decurtazione. Nel 1973 il processo durava già da quattro anni, avendo già superato la soglia di tollerabilità temporale.
Le motivazioni sulla corretta applicazione dell’equa riparazione Legge Pinto
La Corte di Cassazione ha giudicato fondate le censure dei ricorrenti. I giudici Supremi hanno chiarito la corretta interpretazione delle norme sull’indennizzo.
Il calcolo dell’equo indennizzo decorre dal primo agosto 1973. Il giudice deve però valutare lo stato reale della causa a quella specifica data per calcolare l’irragionevolezza.
Se un procedimento ha già consumato il tempo di durata ragionevole prima del 1973, il giudice non può applicare ulteriori decurtazioni. Ogni segmento temporale successivo al primo agosto 1973 deve ricevere integrale ristoro economico.
Le conclusioni sull’equa riparazione Legge Pinto
La Suprema Corte ha cassato il decreto della Corte di Appello e ha rinviato il procedimento per una nuova liquidazione economica.
I giudici di merito dovranno ricalcolare la somma spettante agli eredi senza detrarre il triennio di durata standard, parametrando l’indennizzo all’effettivo calvario temporale subito dalla parte.
Da quale data si calcola l’indennizzo per i processi iniziati prima del 1973?
L’indennizzo economico si calcola a partire dal primo agosto 1973, data in cui l’Italia ha riconosciuto la competenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il giudice può sottrarre gli anni di durata ragionevole dopo il 1973?
No, se alla data del primo agosto 1973 la causa aveva già superato il tempo di durata fisiologica, non si applica alcuna decurtazione temporale successiva.
Gli eredi possono richiedere l’indennizzo per il ritardo subito dal loro dante causa?
Sì, gli eredi subentrano nei diritti patrimoniali e possono agire in giudizio per ottenere l’equa riparazione spettante al familiare defunto.