Un cittadino ha richiesto un indennizzo di oltre 22.000 euro per l'irragionevole durata di una causa civile. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto all'equa riparazione, ma ha ridotto l'importo a soli 516 euro, pari all'esatto valore del credito conteso nella causa originaria. Il ricorrente ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando il criterio di calcolo adottato. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. L'atto difensivo non conteneva l'esposizione chiara dei fatti di causa né del provvedimento impugnato, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, la legge stabilisce che la somma liquidata a titolo di equa riparazione non può superare il valore della controversia sottostante.
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