Alcuni cittadini richiedono l'equa riparazione legge Pinto per la durata eccessiva di una causa civile. Il giudice monocratico rigetta l'istanza e i cittadini propongono opposizione. La Corte d'Appello dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo non valida la procura alle liti rilasciata nella fase iniziale. Il Ministero della Giustizia sostiene inoltre che la domanda fosse tardiva negando la sospensione feriale estiva. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che la sospensione feriale dei termini si applica al termine di sei mesi della legge Pinto. Inoltre, la Corte afferma che la procura iniziale copre l'intero procedimento, inclusa la successiva opposizione, in quanto il giudizio ha carattere unitario. La causa torna quindi in Corte d'Appello per essere riesaminata nel merito.
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