Un fondo previdenziale per dipendenti comunali è stato ammesso a una procedura di liquidazione per sovraindebitamento. I creditori hanno impugnato la decisione, sostenendo la natura giuridica ente pubblico del fondo, quale entità "in house" del Comune, e chiedendo l'applicazione delle norme sul dissesto degli enti locali. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la natura privata del fondo in virtù della sua autonomia gestionale, patrimoniale e amministrativa, ritenendo quindi corretta la procedura di sovraindebitamento applicata.
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