Durante un controllo stradale, due occupanti di un'autovettura fermata dalle forze dell'ordine hanno opposto resistenza. Un soggetto ha cercato di sottrarsi ai controlli in modo consapevole, mentre l'altro ha rivolto gravi frasi minacciose agli agenti prima della fine degli accertamenti. I giudici di merito hanno condannato entrambi i responsabili per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, negando le attenuanti generiche, la sospensione condizionale della pena e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna e ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo le doglianze basate su generiche contestazioni di fatto. I due ricorrenti devono quindi pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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