La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici, in quanto si limitavano a riproporre censure già valutate e respinte dalla Corte d'Appello, senza confrontarsi con la logica e puntuale motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, incluso quello psicologico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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