L'Imputato, sottoposto a una misura restrittiva domiciliare, si allontana dal proprio domicilio violando le prescrizioni imposte. Durante un controllo delle forze dell'ordine, l'uomo risulta assente. La difesa giustifica l'assenza adducendo improvvisi motivi di salute, ma non fornisce alcuna prova medica o documentale a supporto di questa tesi. La Corte d'Appello condanna l'uomo per il reato di evasione. L'Imputato propone ricorso davanti alla Corte di Cassazione, contestando la decisione. I giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile. La Cassazione stabilisce che le semplici affermazioni sulla salute, senza prove concrete, non escludono la colpevolezza. L'Imputato perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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