La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I giudici di merito avevano accertato la responsabilità penale, l'identificazione certa dell'autore e la proporzione della pena inflitta. L'imputato ha impugnato la sentenza contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria. La Suprema Corte ha rilevato che le censure erano generiche e chiedevano una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna definitiva e ha imposto all'imputato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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