L'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte a carico dell'Amministratore di una società, contestando l'omessa dichiarazione di somme qualificate come compensi. Tali somme erano state formalmente erogate al Figlio dell'Amministratore a titolo di prestito per ristrutturazione, ma erano poi confluite sul conto corrente del padre. Il contribuente ha impugnato l'atto invocando l'efficacia riflessa del giudicato di precedenti sentenze favorevoli al figlio e alla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non vi è alcuna efficacia riflessa del giudicato vincolante se mancano l'identità di parti e di oggetto. Le sentenze precedenti tra soggetti diversi costituiscono solo elementi di prova liberamente valutabili dal giudice, il quale ha legittimamente ritenuto fittizio il prestito a causa della mancanza di data certa, di garanzie e della coincidenza dei flussi finanziari.
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