La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concluso un accordo sulla pena in secondo grado (c.d. patteggiamento in appello), lamentava la mancata motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte ribadisce che, aderendo all'accordo, l'imputato rinuncia ai relativi motivi di appello, limitando la cognizione del giudice alla sola ratifica del patto, senza obbligo di motivare su altri aspetti.
Continua »