La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di condanna emessa a seguito di concordato in appello. L'imputato, accusato di furto con strappo, aveva concordato la pena rinunciando ai motivi di gravame, ma successivamente ha tentato di impugnare la decisione denunciando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione avverso il concordato in appello è limitato esclusivamente a vizi della volontà, mancanza di consenso o difformità della pena rispetto all'accordo, escludendo ogni censura sul merito o su questioni precedentemente rinunciate.
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