L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza che annullava parzialmente un avviso di liquidazione per imposte di successione e INVIM. In primo grado, l'atto era stato annullato per un vizio di firma del funzionario. In appello, nonostante la validità della firma fosse stata accertata, il giudice ha annullato l'INVIM basandosi su motivi di merito sollevati dai contribuenti in primo grado ma non riproposti in appello, essendo questi rimasti contumaci. La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che la riproposizione dei motivi assorbiti è necessaria anche per la parte contumace che ha vinto in primo grado. In mancanza di tale attività esplicita, le questioni si intendono rinunciate. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rigettato definitivamente il ricorso originario dei contribuenti, confermando la pretesa fiscale.
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