Un detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per sovraffollamento carcerario in relazione a diversi periodi di detenzione. Per i periodi antecedenti al 2021, la Cassazione ha ritenuto la domanda inammissibile a causa di un'interruzione di oltre sei mesi rispetto alla detenzione attuale, escludendo la possibilità di chiedere la riduzione della pena per carcerazioni pregresse e slegate. Per il periodo successivo al 2023, la Corte ha respinto il ricorso poiché le nuove lamentele igienico-sanitarie non potevano essere sollevate per la prima volta in sede di reclamo. Inoltre, lo spazio minimo pro capite non è mai sceso sotto i tre metri quadrati e la presenza di fattori compensativi, come le ore di libertà e il lavoro, ha escluso trattamenti inumani. La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Continua »