Un uomo, condannato per furto in abitazione e tentato furto aggravati, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla congruità della pena. In precedenza, la Corte d'Appello aveva rideterminato la sanzione a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena ed effettuata la rinuncia ai motivi di appello, il sindacato di legittimità è limitato a vizi macroscopici, come l'illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, le contestazioni generiche sulla misura della sanzione concordata non possono trovare ingresso in Cassazione. Il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »