Il Conducente era stato condannato in appello per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Contro la sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto questo motivo non manifestamente infondato, consentendo così l'esame del ricorso. Poiché nel frattempo era decorso il termine massimo di tempo consentito dalla legge, la Corte ha dichiarato la prescrizione del reato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna penale, disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per i provvedimenti sulla patente.
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