La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della rideterminazione della pena operata in sede di rinvio per reati tributari. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione nella dosimetria della pena, ma i giudici hanno ribadito che, quando la sanzione è prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione analitica su ogni parametro dell'art. 133 c.p. La decisione sottolinea che il giudice ha correttamente escluso il disvalore legato all'IRAP, concentrandosi su IRPEF e IVA, applicando aumenti modesti per la continuazione.
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