Una società committente ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento contro uno studio di architettura, lamentando ritardi nella progettazione di un immobile. Lo studio ha risposto chiedendo il pagamento delle prestazioni svolte. I giudici di merito hanno accertato che l'inadempimento era della committente, che non aveva pagato i compensi, condannandola a pagare il 49,33% dell'opera eseguita. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, poiché volto a ridiscutere accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Di conseguenza, è venuto meno anche il ricorso dello studio. La società committente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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