La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32466/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla durata ragionevole processo. Quando un cittadino si costituisce parte civile in un processo penale ottenendo una condanna generica al risarcimento, e successivamente avvia un giudizio civile per la quantificazione del danno, i due procedimenti devono essere considerati un unicum. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, affermando che la durata complessiva va calcolata sommando quella di entrambi i giudizi, poiché la pretesa sostanziale è la medesima. Di conseguenza, il termine per richiedere l'equo indennizzo decorre solo dalla conclusione del processo civile.
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