Un fallimento societario otteneva la dichiarazione di inefficacia del conferimento di un ramo d'azienda in favore di una società commerciale. La società soccombente impugnava la decisione, ma la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione. Successivamente, la medesima società proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte, dichiarando di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello tramite posta elettronica certificata. Tuttavia, nel depositare gli atti giudiziari, la società inseriva soltanto il duplicato informatico della sentenza, omettendo di allegare la relata di notifica e i relativi messaggi PEC di invio e consegna. I giudici hanno inoltre verificato che la notifica non rispetta i tempi limite calcolati dalla pubblicazione dell'atto. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l'improcedibilità del ricorso in Cassazione per carenza dei depositi obbligatori nei termini di legge, con compensazione integrale delle spese tra le parti coinvolte.
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