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Dovere Di Contribuzione

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'obbligo, previsto dall'art. 143 del codice civile, per cui entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Rapporti patrimoniali tra coniugi: nessun rimborso per la casa
Il caso riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi dopo la fine della convivenza. Il Marito ha chiesto la restituzione delle somme versate per l'acquisto, il mutuo e la ristrutturazione della casa familiare, intestata esclusivamente alla Moglie per ragioni di opportunità economica e protezione dai creditori. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Marito, confermando che tali esborsi non sono rimborsabili. La Corte ha stabilito che i trasferimenti di denaro eseguiti durante il matrimonio per realizzare un progetto di vita comune rientrano nel dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Di conseguenza, tali somme si presumono versate in adempimento di un'obbligazione naturale e sono irripetibili, escludendo l'azione di arricchimento senza causa, a meno che non si provi un titolo diverso o una palese sproporzione rispetto alle capacità economiche del coniuge che ha pagato.
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Mutuo ex moglie: no all’arricchimento senza causa se ci vivi
Un ex marito chiedeva la restituzione delle rate del mutuo pagate durante il matrimonio per la casa familiare, intestata esclusivamente alla moglie, invocando l'arricchimento senza causa. Il Tribunale e la Corte d'Appello accoglievano la domanda. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ex moglie. La Suprema Corte ha chiarito che i pagamenti effettuati in costanza di matrimonio si presumono eseguiti in adempimento dei doveri di contribuzione familiare o come obbligazioni naturali, quindi non rimborsabili. Per configurare un arricchimento senza causa occorre verificare se i versamenti abbiano superato i limiti di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto che l'ex marito ha comunque beneficiato gratuitamente dell'alloggio per dodici anni. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Rimborso spese familiari: perché l’ex moglie perde la causa
Dopo la separazione, l'ex moglie ha chiesto la divisione dei beni comuni e il rimborso spese familiari per le somme ricevute come regali di nozze e spese per la casa. La Corte d'Appello ha accolto solo la divisione dei beni mobili, rigettando le richieste di restituzione del denaro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della donna. Gli Ermellini hanno ribadito che le spese sostenute in costanza di matrimonio per i bisogni della famiglia si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione. Di conseguenza, dopo la separazione, non spetta alcun rimborso spese familiari per i soldi spesi per la vita comune o per i preparativi delle nozze, in quanto tali esborsi sono per legge irripetibili.
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Arricchimento ingiustificato tra coniugi: sacrificio e rimborso
Una ex moglie ha citato in giudizio l'ex marito per ottenere un indennizzo per arricchimento ingiustificato tra coniugi. Durante il matrimonio, la donna aveva versato oltre 490.000 euro per l'acquisto della casa familiare, intestata però solo al marito per ragioni fiscali. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della donna alla restituzione della somma. I giudici hanno stabilito che l'esborso era del tutto sproporzionato rispetto alle modeste disponibilità economiche della moglie, superando così il normale dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Al contrario, la richiesta dell'ex marito di riavere i soldi versati sul conto cointestato è stata respinta, poiché tali versamenti erano proporzionati al suo elevato reddito e rientravano nei normali doveri coniugali.
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Restituzione spese ristrutturazione: quando non spetta
Un ex coniuge chiedeva la restituzione delle spese di ristrutturazione sostenute per l'immobile di proprietà esclusiva dell'altro. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che tali esborsi, effettuati in costanza di matrimonio per la casa familiare, rientrano nel dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, sono irripetibili, a meno che non si dimostri che siano stati effettuati a titolo di prestito o che eccedano notevolmente il dovere di contribuzione.
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