Un autista, condannato per l'uso personale della carta carburante aziendale, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo si trattasse di appropriazione indebita, reato estinto per remissione di querela. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'utilizzo indebito carta carburante integra il più grave reato di cui all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo di strumenti di pagamento). La Corte ha inoltre escluso la non punibilità per tenuità del fatto a causa dei precedenti penali dell'imputato, che configuravano un comportamento abituale.
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