La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, rigetta il ricorso di un imputato condannato per insolvenza fraudolenta. La Corte ribadisce che per la concessione delle attenuanti generiche non è sufficiente l'assenza di precedenti penali, ma è necessaria la presenza di elementi positivi specifici. In mancanza di tali elementi, il diniego del giudice di merito è legittimo. Viene inoltre confermata l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione dei fatti e della dosimetria della pena, se congruamente motivate.
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