La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro condannato per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali. L'imprenditore aveva tentato di contestare la propria responsabilità penale, nonostante tale punto fosse già stato deciso in via definitiva (giudicato). La Corte ha ribadito che, in caso di annullamento parziale di una sentenza, le parti non annullate diventano irrevocabili e non possono essere nuovamente messe in discussione. L'appello, essendo incentrato su questioni già coperte da giudicato, è stato quindi respinto.
Continua »