Un individuo ha impugnato in Cassazione la propria condanna per il reato ex art. 73 D.Lgs. 159/2011, lamentando l'incostituzionalità della norma e la carenza di motivazione sulla pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati. La decisione conferma la validità della norma, già avallata dalla Corte Costituzionale, e ribadisce che la valutazione sulla misura della pena non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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