La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I ricorrenti contestavano la regolarità delle notifiche, l'applicazione dell'aggravante dell'uso di un veicolo altrui, il giudizio sulla recidiva e la quantificazione della pena. I giudici di legittimità hanno confermato la regolarità del processo, rilevando che l'auto usata per il trasporto era intestata a un soggetto estraneo. Inoltre, hanno ritenuto adeguatamente motivata la valutazione sulla pericolosità sociale dei soggetti e il calcolo della sanzione, stabilita vicino al minimo edittale. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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