La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish. I giudici hanno confermato la legittimità della pena base fissata al massimo edittale, giustificata dalla gravità della condotta e dalla reiterazione del reato a breve distanza da un precedente episodio. La Suprema Corte ha ribadito che, in tema di dosimetria della pena e concessione delle attenuanti generiche, è valida anche una motivazione implicita o sintetica, purché il percorso logico del giudice sia chiaro e coerente. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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