Il Proprietario è stato condannato per aver realizzato, senza il necessario permesso di costruire, un capannone in cemento armato di 600 mq, una platea di 140 mq e un muro di recinzione alto due metri e mezzo. Il Proprietario ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la natura precaria delle opere e contestando l'obbligo di demolizione imposto per ottenere la sospensione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la stabilità e le dimensioni delle opere escludono la precarietà, rendendo obbligatorio il permesso di costruire. Inoltre, la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata alla demolizione dell'abuso, poiché il reato edilizio produce effetti dannosi che persistono nel tempo fino al ripristino dello stato dei luoghi. Il Proprietario perde la causa, deve pagare le spese e demolire le opere.
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