Un condominio delibera lavori straordinari alla facciata e chiede ad alcuni comproprietari lo sgombero di beni posizionati all'esterno di un magazzino. I proprietari si oppongono, sostenendo che il magazzino sia un bene privato estraneo al condominio. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda del condominio, ritenendo la facciata del magazzino parte comune. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei proprietari. I giudici confermano che opera la presunzione di condominialità per i manufatti realizzati successivamente dal costruttore originario su un'area comune, se destinati stabilmente al servizio del complesso edilizio. Il magazzino, edificato sulla stessa particella catastale e integrato strutturalmente nel fabbricato, appartiene quindi alle parti comuni. I proprietari del magazzino perdono la causa e devono liberare l'area, oltre a pagare le spese legali.
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