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Senza albo ma con diritto al compenso del project manager

Un professionista ha richiesto all’Azienda committente il pagamento delle sue spettanze per l’attività di coordinamento nella costruzione di un albergo. L’Azienda si è opposta, eccependo la mancata iscrizione del professionista all’albo degli ingegneri. La Corte d’Appello ha invece riconosciuto il diritto al pagamento, qualificando l’attività come quella di un project manager, figura non soggetta a iscrizione obbligatoria. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell’Azienda. La Corte ha chiarito che il compenso del project manager è pienamente dovuto se l’attività consiste nell’organizzazione generale dell’opera e nel reperimento di tecnici abilitati, senza svolgere direttamente compiti riservati a professioni protette. Di conseguenza, l’Azienda è stata condannata a pagare i compensi e le spese di giudizio.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20221 Anno 2026
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Pubblicato il 13 luglio 2026 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Il compenso del project manager e la tutela del lavoro autonomo

L’evoluzione del mercato immobiliare ha creato nuove figure professionali che coordinano cantieri complessi. Spesso sorge il dubbio se queste attività richiedano l’iscrizione a un albo professionale per ottenere il pagamento. La Corte di Cassazione ha affrontato questo tema, stabilendo regole chiare sul compenso del project manager.

Nel caso specifico, un professionista ha coordinato la realizzazione di un complesso alberghiero per conto di un’azienda. Quest’ultima ha rifiutato di pagare le prestazioni aggiuntive, sostenendo che l’esperto non fosse iscritto all’albo degli ingegneri o dei mediatori.

La vicenda concreta e lo scontro sulle prestazioni extra

Il Professionista ha ricevuto l’incarico iniziale di supervisionare l’intera operazione immobiliare. Durante i lavori, la Committenza ha richiesto numerose attività aggiuntive non previste dall’accordo originario del 1992. Queste prestazioni includevano il reperimento di tecnici abilitati, la direzione dei lavori e l’assistenza alla vendita delle unità immobiliari.

Il Professionista ha quindi chiesto il pagamento di oltre venticinquemila euro per il lavoro svolto. L’Azienda e la sua Legale Rappresentante si sono opposte in giudizio. La difesa si è basata sulla presunta nullità del contratto a causa della mancata iscrizione del Professionista in un albo professionale protetto.

I giudici di merito hanno accolto la domanda del Professionista, riducendo parzialmente la somma ma confermando il suo diritto a essere pagato. L’Azienda ha quindi proposto ricorso in Cassazione con ben ventuno motivi di contestazione.

Quando spetta il compenso del project manager senza iscrizione all’albo

La legge italiana prevede la nullità del contratto se una prestazione professionale protetta viene svolta da un soggetto non iscritto al relativo albo. Questo principio tutela i consumatori e la qualità dei servizi pubblici. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa regola non si applica alle professioni non regolamentate.

L’attività di gestione e coordinamento dei progetti rientra tra le professioni libere disciplinate dalla legge numero quattro del duemila tredici. Il Professionista non ha svolto direttamente calcoli strutturali o attività riservate agli ingegneri. Egli si è limitato a organizzare i fattori produttivi e a selezionare i tecnici abilitati per ogni singola fase del cantiere.

Questa condotta configura una tipica attività di gestione aziendale e organizzativa. Pertanto, il compenso del project manager è pienamente legittimo anche in assenza di iscrizione a un ordine professionale.

Le motivazioni della decisione sul compenso del project manager

I giudici di legittimità hanno respinto tutti i motivi di ricorso presentati dall’Azienda. La sentenza evidenzia che l’interpretazione dei contratti spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Corte d’Appello ha accertato che le prestazioni extra erano state effettivamente richieste ed eseguite. Questo accertamento si basa sulle prove testimoniali e sulla consulenza tecnica d’ufficio.

La Cassazione ha confermato che l’accordo iniziale del 1992 non copriva le attività successive. La Committenza ha beneficiato del lavoro del Professionista e deve quindi remunerarlo in base alle tariffe correnti. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibili le contestazioni sui fatti già decisi nei gradi precedenti, applicando la regola della doppia conforme. I giudici hanno anche confermato la validità delle prove documentali relative alle spese sostenute dal Professionista durante l’incarico.

Le conclusioni della Cassazione a favore del project manager

La decisione della Suprema Corte consolida la tutela delle nuove professioni organizzative nel settore immobiliare. Chi svolge attività di coordinamento e gestione ha diritto a ricevere il compenso pattuito. La mancata iscrizione a un albo tradizionale non può essere utilizzata come scusa per evitare il pagamento delle prestazioni ricevute.

L’Azienda ha perso definitivamente la causa e deve pagare le somme stabilite oltre alle spese legali del giudizio di legittimità. Questa sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per tutti i professionisti che operano nel campo della gestione dei progetti. La chiarezza dei ruoli e la corretta contrattualizzazione delle varianti in corso d’opera rimangono elementi fondamentali per prevenire lunghi contenziosi giudiziari.

Il project manager deve essere iscritto a un albo professionale per essere pagato?
No, l’attività di project manager rientra tra le professioni non regolamentate e non richiede l’iscrizione a nessun albo professionale per ottenere il compenso.

Cosa succede se la committenza richiede prestazioni non previste dal contratto iniziale?
Il professionista ha diritto a un compenso aggiuntivo per le attività extra effettivamente svolte, anche se non erano contemplate nell’accordo originario.

Quando un contratto d’opera professionale è considerato nullo per mancata iscrizione all’albo?
La nullità scatta solo se l’attività svolta è riservata per legge in via esclusiva a una professione protetta, come quella di ingegnere o avvocato.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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