La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10083/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti della sede produttiva soppressa. La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo sindacale, i criteri di scelta legali devono essere applicati comparando tutti i lavoratori con professionalità omogenee dell'intero complesso aziendale, non potendo l'azienda restringere arbitrariamente l'ambito di selezione per motivi di costi o per un presunto rifiuto non provato al trasferimento.
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