Un proprietario di un locale commerciale ha citato in giudizio il proprio condominio, rivendicando la proprietà esclusiva di una striscia di terreno antistante il suo immobile. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto il ricorso. È stato chiarito che per superare la presunzione di condominialità su un'area, non basta l'uso esclusivo, ma è necessario un titolo di proprietà contrario, risalente al primo atto di vendita dell'originario costruttore, che riservi espressamente il bene dalla comunione. In assenza di tale titolo, l'area resta bene comune.
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