La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19056/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia tributaria: un socio, anche se di maggioranza, non possiede la legittimazione attiva per impugnare un avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Tale potere spetta unicamente al legale rappresentante. Di conseguenza, è stato respinto anche il ricorso del socio contro l'accertamento sul proprio reddito da partecipazione, poiché strettamente dipendente dalle sorti dell'accertamento societario.
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