La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di riciclaggio continuato. La difesa contestava la nullità della notifica dell'udienza, l'errata qualificazione giuridica dei fatti, la carenza dell'elemento soggettivo del reato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno evidenziato la corretta motivazione dei giudici di merito e l'impossibilità di rivalutare le prove in presenza di una pronuncia doppia conforme. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato in via definitiva la condanna penale, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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