Un'azienda fornitrice consegna merce a un cliente che fallisce subito dopo. La prima richiesta di pagamento viene respinta. Successivamente, l'azienda presenta una domanda ultratardiva non più per il pagamento, ma per il risarcimento del danno, poiché la merce è sparita e non può essere restituita. Il Tribunale la considera una duplicazione della prima e la dichiara inammissibile. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo che la seconda domanda è diversa dalla prima sia nell'oggetto (petitum) sia nella causa giuridica (causa petendi). Pertanto, la domanda ultratardiva è ammissibile e deve essere esaminata nel merito.
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