Un inquilino, il cui immobile era stato venduto senza che gli fosse offerta la prelazione, ha tentato di esercitare il diritto di riscatto del conduttore. Successivamente, ha chiesto la restituzione dei canoni versati al nuovo proprietario, nel frattempo fallito, cercando di insinuare il credito nel fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. La ragione è che una diversa sentenza, ormai definitiva, aveva già accertato che l'inquilino era decaduto dal suo diritto di riscatto per aver agito fuori tempo massimo. Di conseguenza, non avendo più il diritto principale, non poteva pretendere nemmeno la restituzione dei canoni, che ne era una diretta conseguenza.
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