Un agente di polizia, impiegato come autista, è stato accusato di aver compilato in modo errato oltre trenta fogli di viaggio. Il Giudice di merito lo ha prosciolto applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rilevando che i viaggi erano stati realmente compiuti e che le imprecisioni su date o percorsi derivavano da prassi informali, senza produrre vantaggi economici ingiusti. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che la reiterazione delle condotte ostacolasse il beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della pubblica accusa. I giudici hanno chiarito che l'applicazione della particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta sulle singole condotte e sull'assenza di dolo, accertamento che non può svolgersi in sede di legittimità. L'operatore pubblico ha ottenuto la conferma definitiva del proscioglimento.
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