Una persona, condannata per appropriazione indebita, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che un precedente comportamento simile, risolto con la restituzione del bene, dimostrasse la sua scarsa pericolosità e dovesse garantirgli uno sconto di pena. La Corte Suprema ha respinto la richiesta, confermando la legittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici hanno stabilito che la valutazione del giudice di merito, basata sulla sola entità del danno, era una motivazione sufficiente per negare il beneficio. L'esito è stata la condanna definitiva dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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