L'Amministratore di un'impresa edile, impegnata nella ricostruzione post-sisma, viene accusato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso ideologico per aver autocertificato il pagamento di tutte le fatture dei subappaltatori, pur essendovi pendenze. Assolto in primo grado, viene condannato in appello. La Cassazione riqualifica il reato di indebita percezione in falso ideologico, poiché l'impresa non era la diretta beneficiaria dei fondi pubblici, ma riceveva pagamenti dai privati. Inoltre, la Corte annulla senza rinvio la condanna per alcune fatture di un subappaltatore: la regola civilistica dell'immediato adempimento non prova la scadenza del termine in sede penale. La responsabilità per le restanti condotte di falso ideologico diventa definitiva, con rinvio per la rideterminazione della pena.
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