Un padre chiede il trasferimento di una quota di proprietà immobiliare promessa dalla figlia con scrittura privata, avviando un'azione per l'esecuzione del contratto preliminare. Dopo alterne vicende giudiziarie e una prima pronuncia della Cassazione sull'assenza di dolo, la Corte d'appello, in sede di giudizio di rinvio, riqualifica d'ufficio l'accordo come contratto definitivo, dichiarando la domanda inammissibile. Il padre ricorre nuovamente in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che il giudice del rinvio ha superato i propri limiti. La qualificazione del contratto come preliminare costituiva infatti un presupposto logico intangibile della precedente decisione di legittimità, ormai coperto da giudicato implicito. La sentenza viene cassata con rinvio.
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