La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 37052/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per trasporto illecito di rifiuti. La Corte ha ribadito che la natura non occasionale del reato può essere desunta da indici sintomatici come la quantità, l'eterogeneità dei rifiuti e l'uso di un mezzo specifico. È stato inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali degli imputati, sottolineando che la loro concessione richiede elementi positivi e non la mera assenza di elementi negativi.
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