Una società ha impugnato un'intimazione di pagamento ricevuta tramite posta elettronica certificata, lamentando vizi formali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la piena validità della notifica PEC anche se effettuata in formato PDF e da un indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri. Secondo la Corte, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo, ovvero la consegna dell'atto all'indirizzo PEC del destinatario, regolarmente estratto dagli elenchi pubblici. La validità della notifica ha reso infondate anche le successive eccezioni di prescrizione e decadenza.
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