La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. La decisione si fonda sui limiti stringenti imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che circoscrive l'impugnazione alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Il ricorso è stato respinto perché i motivi sollevati rappresentavano solo un'apparente critica alla qualificazione giuridica dei fatti, senza fondarsi su elementi concreti e immediatamente desumibili dall'imputazione. Questo caso ribadisce la limitata possibilità di contestare un appello patteggiamento.
Continua »