Un agente di polizia municipale, temporaneamente trasferito al servizio archivio per motivi disciplinari, si è visto negare dal Comune la quota di integrazione previdenziale derivante dalle sanzioni stradali e l'indennità di vigilanza. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione d'appello, ha stabilito che tali emolumenti sono strettamente legati all'effettivo svolgimento delle mansioni di polizia e vigilanza. La mera appartenenza formale al corpo di polizia municipale non è sufficiente per aver diritto a queste specifiche indennità, che presuppongono un'attività concreta nel settore di competenza. Il caso chiarisce il principio di effettività della prestazione lavorativa per il riconoscimento di determinate componenti retributive nel pubblico impiego.
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