La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, dichiara l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per guida senza patente. I motivi sono stati giudicati generici e non pertinenti. La Corte ribadisce un principio fondamentale: l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta a manifesta infondatezza, preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la sentenza d'appello.
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