La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per spaccio di lieve entità (art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90). La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano basati su questioni di fatto, già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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