La Corte di Cassazione ha dichiarato l'**inammissibilità del ricorso penale** presentato da un Lavoratore, condannato per aver violato misure di prevenzione, connesse all'acquisto di stupefacenti. Il Lavoratore contestava la sentenza per vizi di motivazione e travisamento dei fatti. La Suprema Corte ha ritenuto le censure basate su questioni di fatto, generiche e non autosufficienti, in quanto facevano riferimento a dichiarazioni non allegate e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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