La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un Imputato, condannato per il reato di evasione. L'Imputato contestava la sentenza d'appello, ma i suoi motivi erano considerati semplici lamentele sui fatti e riproponevano questioni già esaminate e respinte dai giudici precedenti. In particolare, la Cassazione ha ribadito che la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze attenuanti generiche spetta al giudice di merito, se la sua decisione è ben motivata. La Corte ha quindi confermato la condanna, ritenendo il ricorso non ammissibile e imponendo all'Imputato il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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