Un individuo è stato condannato per aver commesso ripetute minacce gravi attraverso la piattaforma Facebook. Ha presentato un ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità e chiedendo una rivalutazione dei fatti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le contestazioni riguardavano questioni di fatto, non di diritto, e che tali doglianze non sono ammesse in sede di legittimità. La condanna per minaccia grave online è stata quindi confermata, con l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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