La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5551/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché riproponeva le stesse censure già respinte dalla Corte d'Appello. Il ricorrente, che contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra reati, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Suprema Corte ha ritenuto il giudizio di merito non criticabile, confermando la decisione impugnata.
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